Fideiussione come obbligazione accessoria nel codice civile

L’obbligazione è a carattere accessorio, esiste infatti nei limiti dell’esistenza del rapporto obbligatorio. Secondo l’articolo 1939 la fideiussione è valida solo se è valido l’obbligo principale. l’articolo 1945 dice che il fideiussore può opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore principale; un altro elemento sulla accessorietà riguarda il fatto che la fideiussione nella sua entità non può superare il valore del debito garantito e non può essere concessa a condizioni più onerose (salvo venire ricondotta entro i limiti dell’obbligazione principale). Data la solidarietà dell’ obbligazione del fideiussore con il debitore principale il creditore potrà ottenere l’adempimento richiedendolo indifferentemente al fideiussore o al debitore tranne che non sia previsto il beneficio di escussione. Nel caso in cui il debito fosse garantito da più fideiussioni i fideiussori sono obbligati solidalmente e colui che adempie ha diritto all’azione di regresso nei confronti degli altri.

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